Fare co-programmazione e co-progettazione

Questo articolo è tratto dal nostro Piccolo erbario della progettazione – appunti per ideare e collaborare nel sociale che potete scaricare gratuitamente QUI

Associata junior dello studio legale Sarti Colombo e Associati di Firenze, presto consulenza a società ed enti non profit in materia di costituzione, modifiche statutarie, governance, contrattualistica e pianificazione fiscale. Mi occupo anche di fundraising e project management per le organizzazioni culturali e dall’Aprile 2021 invio la newsletter Gettoni per il Terzo Settore per informare sulla riforma in corso in modo semplice e sintetico.

Claudia Balocchini

Avvocata esperta del Terzo Settore

Ci sono sei princìpi da seguire per svolgere efficacemente la co-programmazione e la co-progettazione. Il Decreto Ministeriale 72/2021 ha precisato la modalità di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nelle funzioni di programmazione, progettazione e accreditamento della Pubblica Amministrazione attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione (art. 55 D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore). Le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore, contenute in tale decreto ministeriale, si sono rese necessarie dopo alcune fasi di interpretazione ed applicazione piuttosto confuse: l’intervento netto dell’ANAC, la pronuncia -di segno opposto- della Corte Costituzionale (sentenza n.131/2020) e le modifiche alla normativa in tema di appalti pubblici.

Tuttavia, ancora oggi sembra difficile calare le previsioni normative nelle esigenze concrete e quotidiane delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti del Terzo Settore.

Anche per questa ragione abbiamo elaborato 6 principi sui quali ancorare le fasi di co-programmazione e co-progettazione, per renderle più familiari agli operatori e mostrarne la coerenza con le loro esigenze:

  1. Condividere una sfida
  2. Ascoltare il territorio
  3. Individuare i bisogni
  4. Descrivere uno scenario e la sua narrativa
  5. Individuare gli artefatti
  6. Stabilire le regole del gioco

La fase di co-programmazione

La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Art. 55, comma 2, Codice del Terzo Settore, Titolo VII, Rapporti con gli enti pubblici.

La co-programmazione è l’attività svolta dall’ente pubblico quando ha necessità di conoscere e individuare i bisogni da soddisfare e gli interventi necessari per soddisfarli.

1. Condividere una sfida

La co-programmazione ha inizio con l’emanazione di un atto da parte dell’ente pubblico competente (su impulso proprio o di parte), in base al quale è dato avvio al procedimento ed è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

È con la pubblicazione dell’avviso, però, che la condivisione vera e propria ha inizio. Tale atto, secondo le Linee guida, contiene alcuni elementi minimi che definiscono la sfida:

  • l’oggetto del procedimento di co-programmazione;
  • i requisiti dei partecipanti;
  • le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
  • i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento;
  • la conclusione del procedimento;
  • il regime di pubblicità e trasparenza.

 

2. Ascoltare il territorio

L’attività istruttoria che si tiene tra le parti è la “vera” attività di co-programmazione.

Le Linee guida precisano infatti che la co-programmazione si sostanzia in un’istruttoria partecipata e condivisa, nella quale il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

Se è vero che gli Enti del Terzo Settore sono rappresentativi della “società solidale” e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, è del tutto evidente che essi sono in grado di condurre l’ascolto del territorio e di mettere a disposizione dell’ente pubblico preziosi dati informativi.

3. Individuare i bisogni

Se adeguatamente svolta, la co-programmazione genera un arricchimento della lettura dei bisogni, anche in modo integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti, agevolando la costruzione di politiche pubbliche condivise e potenzialmente effettive, oltre alla produzione di clima di fiducia reciproco.

Il verbale finale che conclude le sessioni di istruttoria dà conto della proposta unitaria oppure delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti.

Gli enti pubblici tengono conto degli esiti dell’attività di co-programmazione ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

4. Descrivere uno scenario e la sua narrativa (nella fase di co-programmazione)

Il verbale finale che conclude le sessioni di co-programmazione dà conto dell’eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio. Il procedimento si conclude con atto del dirigente competente dell’ente pubblico, il quale dà conto dei bisogni primari individuati e può coincidere con la determinazione in ordine alle attività ed azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

 

La fase di co-progettazione

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. Art. 55, comma 3, Codice del Terzo Settore, Titolo VII, Rapporti con gli enti pubblici.

Prima di definire la fase di co-progettazione, è utile un breve inciso di carattere giuridico. L’articolo 55 del Codice di Terzo Settore definisce la co-programmazione come fase in cui si individuano i bisogni, gli interventi, le modalità e le risorse. La co-progettazione invece è l’insieme delle azioni che definiscono ed eventualmente realizzano gli specifici progetti sulla base dei bisogni individuati. L’articolo non parla dunque del fatto che debba esserci necessariamente una correlazione tra co-programmazione e co-progettazione: si potrebbe infatti co-progettare un’azione anche senza che gli attori abbiano co-programmato, e allo stesso modo la scelta conseguente alla co-programmazione potrebbe non essere la co-progettazione. Nonostante il testo della norma non si sbilanci, è comunque auspicabile iniziare sempre da una individuazione comune e condivisa dei bisogni, degli interventi, delle modalità e delle risorse: in questo modo la co-progettazione sarà più semplice e in linea con gli obiettivi già definiti ex ante.

La co-progettazione è l’attività svolta dall’ente pubblico per definire e realizzare progetti di servizio e di intervento specifici, che soddisfano i bisogni primari predefiniti.

1. Descrivere uno scenario e la sua narrativa (nella fase di co-progettazione)

Come nella co-programmazione, è l’amministrazione pubblica ad indire il procedimento, su impulso proprio o di parte, dando avvio alla procedura ed individuando il RUP. Con l’avviso pubblico e sulla base dei bisogni primari emersi dalla co-programmazione, l’ente pubblico dovrà procedere ad indicare in maniera precisa temi, requisiti ed elementi necessari per la procedura di co-progettazione:

  • le finalità del procedimento;
  • l’oggetto del procedimento;
  • la durata del partenariato pubblico-privato e lo schema di convenzione;
  • il quadro progettuale ed economico di riferimento;
  • i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione;
  • i criteri di valutazione delle proposte;
  • un documento progettuale di massima e/o il progetto preliminare;
  • l’eventuale modello di proposta (progettuale e economica).

2. Individuare gli artefatti

Durante lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione, i partecipanti propongono progetti e declinano attività che li compongono, anche sulla base di un chiaro quadro progettuale ed economico di riferimento dato dall’ente pubblico. Saranno messi a disposizione degli Enti del Terzo Settore che intendano partecipare al procedimento:

  • le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione ritenuti utili e pertinenti;
  • l’insieme delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione ed utilizzabili nell’eventuale esecuzione delle attività di progetto.

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora in chiusura della co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli Enti del Terzo Settore rispetto all’assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto rispondente all’interesse pubblico, il relativo verbale potrà costituire accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell’ente pubblico. 3. Stabilire le regole del gioco Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell’avvio delle attività, l’ente pubblico e l’Ente del Terzo Settore sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione disciplina gli elementi salienti dell’esecuzione delle attività di progetto, tra i quali:

  • la durata del partenariato;
  • gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
  • il quadro economico;
  • le eventuali garanzie e le coperture assicurative;
  • le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo;
  • la disciplina in ordine alla valutazione di impatto sociale;
  • i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
  • i limiti e le modalità di revisione della convenzione.